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Aifirm – Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers

Aifirm è l’associazione che aggrega e rappresenta le professionalità del mondo finanziario, bancario e assicurativo che si occupano di rischi nel nostro Paese.
Aifirm è nata nel 1999 come Associazione Italiana Financial Risk Management – Aifirm, ad opera di alcuni professionisti del mondo bancario.
Con il financial risk management si sono mossi i primi passi, con il credit risk management e l’operational risk management si è ampliato lo spettro delle competenze. Ma è, negli anni 2006/2007, con l’avvento dei principi di enterprise risk management, che si prende coscienza di un’avvenuta evoluzione.
Matura quindi, nel corso del 2008, l’esigenza di modificare la denominazione per sostanziare la professione del risk management come parte integrante della moderna corporate governance e come strumento per la pianificazione d’impresa.
Nel primo semestre del 2009 si avvia l’Associazione Italiana Financial Industries Risk Managers – Aifirm che svolge il proprio ruolo per l’intero comparto dei servizi bancari e finanziari.

I nostri obiettivi

Lavoriamo per

  • migliorare gli standard organizzativi delle funzioni aziendali che si occupano di misurazione dei rischi,
  • diffondere la conoscenza dei criteri di misurazione del rischio e migliorarne funzionamento e utilizzo.

Come raggiungerli

Mettendo a fattor comune le esperienze dei soci, mediante

  • istituzione di Commissioni Tecniche finalizzate alla produzione di position paper,
  • pubblicazione di una rivista specializzata che raccoglie autorevoli contributi,
  • organizzazione di incontri mirati al dibattito e allo scambio di esperienze.

Legge 4/2013 (disposizioni sulle professioni non organizzate)
Si riporta di seguito quanto previsto dall’art.7 della legge 4/2013
Sistema di attestazione
1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilita’ del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attivita’ professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4;
e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilita’ professionale stipulata dal professionista;
f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformita’ alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attivita’ professionale
Sportello di riferimento per il cittadino
Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della Legge 14 gennaio 2013, n° 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), Aifirm ha attivato sul proprio sito web uno sportello di riferimento per il cittadino-consumatore, presso il quale i richiedenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti.
Lo sportello del consumatore Aifirm permette a tutti i committenti delle prestazioni professionali erogate da un socio, di rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualificativi da esse richiesti agli iscritti. Le richieste devono pervenire tramite mail al seguente indirizzo: amministrazione@aifirm.it e devono indicare le generalità del richiedente, fornire elementi utili per essere ricontattati ed elencare i motivi dell’istanza, precisando il nominativo del professionista nei confronti del quale viene avanzata istanza, fornendo tutti i dati che riterrà utili ai fini di una rapida risoluzione della avanzata vertenza eventualmente allegando documentazione di supporto. La risposta sarà inviata con ogni sollecitudine e, comunque, entro 30 giorni dall’invio