Workshop on using big data for forecasting and statistics

    Presentazione di Paolo Giudici (Presidente del Comitato Tecnico Scientifico AIFIRM, Università di Pavia) e Paola Cerchiello (Università di Pavia).
    Contenuto della presentazione: i big data, provenienti da internet e dai social networks,  possono essere molto utili per effettuare previsioni in ambito finanziario. Occorre pero’ che tali fonti siano valutate prima del loro impiego, misurandone la qualità informativa.
    Nella presentazione si propone un nuovo indice per la misurazione della qualità dei big data, in particolare provenienti da Twitter.
    L’indice è applicato alla determinazione dei Twitter più rilevanti, fra quelli citati dal Financial Times come migliori del 2013, e, inoltre, allo studio delle correlazioni sistemiche fra le grandi banche italiane, sulla base di una successiva rielaborazione semantica.
    Abstract
    We employ the so-called Stochastic based h-index an effective statistical method that formalises and extends a quality index employed in the context of the evaluation of academic research.
    The proposed methodology allows for analysing a huge amount of data and synthetize them by using a simple and effective number based on an appropriate stochastic analysis. Moreover the stochastic h index allows for simple and easy to read ranking of the most influential tweeters.
    Financial tweet and re-tweet of twitterers described by the Financial Times as ”the top financial tweeters to follow”, for the year 2013.
    Scarica di seguito la presentazione completa.

    "Recent studies reinforce the case for the Liquidity Coverage Ratio"

    Il paper di S.W.Schmitz e H.Hesse analizza le più recenti evidenze sul tema dell’impatto che potrebbe avere l’introduzione dell’LCR. In particolare, sulla base delle informazioni rese disponibili dall’EBA allegate di seguito, gli autori ribadiscono la necessità che vi sia ricorso a indicatori come l’LCR, la cui validità è sostenuta da numerosi studi basati anche su evidenze empiriche.
    Gli studi disponibili, inoltre, fanno ritenere che i costi macroeconomici connessi all’introduzione dell’LCR siano contenuti.
    Vai all’articolo: Recent studies reinforce the case for the Liquidity Coverage Ratio.

    Il governo della liquidità in banca: aspetti normativi e gestionali

    In data 28 febbraio 2014 la Facoltà  di Economia e il Corso di Laurea Magistrale IFIR della Sapienza Università di Roma, in collaborazione con AIFIRM, ha organizzato il seminario sul liquidity risk management. Scarica di seguito il programma dell’evento.
    Gli atti del convegno sono disponibili agli utenti registrati nell’apposita sezione.

    EBA: Draft methodology for assessment of liquidity and funding risk under SREP

    L’attualità del rischio di liquidità è confermata dall’EBA che ha emesso, il 19 dicembre 2013, il discussion paper “Draft methodology for assessment of liquidity and funding risk under SREP”. Si tratta della risposta al mandato che l’EBA ha ricevuto dalla Direttiva Europea di sviluppare metodologie e procedure nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (il c.d. Supervisory Review and Evaluation Process:  SREP).
    Quest’ultimo è regolato dalla Circolare 263, Tit.III, Cap.1  (disponibile in allegato): “lo SREP è il processo con cui la Banca d’Italia riesamina e valuta l’ICAAP; analizza il profilo di rischio della banca”.
    Si tratta di linee guida, la cui versione definitiva è attesa per metà 2014, volte a indirizzare l’attività dei soggetti di Vigilanza nella verifica dei rischi di liquidità e di funding  nonché quella di risk management  e audit; il documento approfondisce anche le possibili azioni di mitigazione dei rischi, sino ad elencare le decisioni che la Vigilanza potrebbe assumere in ordine agli obiettivi di mitigazione dei rischi.
    Sebbene si tratta della versione preliminare, per la discussione, è suggeribile la lettura del testo perché contiene indicazioni operative la cui versione definitiva costituirà l’insieme delle regole generali valide per tutti, sebbene nel rispetto del principio di proporzionalità (par.2, Tit.III, Cap.1 della Circ.263).
    Sintesi del documento
    Definizioni (pag.6). È fondamentale la miglior conoscenza delle definizioni perché sono la base del dialogo tra banche e istituzioni, devono quindi entrare nel linguaggio corrente all’interno della banca.
    Metodologia per la verifica del liquidity risk (pag.9): valutazione di

    • esigenze di liquidità nel breve e medio termine (pag.9)
    • intraday liquidity risk (pag.10)
    • liquidity buffer e counterbalancing capacity (pag.11)
    • stress test (pag.12)

    Metodologia per la verifica del funding risk (pag.13): valutazione di

    • profilo del funding  (pag.13)
    • fattori di rischio del profilo di funding  (pag.13)
    • accesso corrente al mercato (pag.15)
    • cambiamenti possibili nel funding risk in base al piano di funding (pag.15)

    Metodologia per la valutazione del liquidity e funding risk management (pag.16): valutazione di

    • liquidity risk strategy e liquidity risk tolerance della banca (pag.16)
    • contesto organizzativo della banca, procedure e rfegolamenti (pag.17)
    • reporting interno (pag.18)
    • sistema interno dei controlli (pag.21)
    • liquidity contingent plan (pag.22)
    • contenuto del funding plan e coerenza con modello di business e complessità (pag.24)

    Revisione complessiva del liquidity e funding risk management (pag.26), in base a cui la Vigilanza conclude lo SREP, e determina correttezza ed efficienza con cui la banca assicura un’efficiente gestione del rischio in questione.
    Infine, le misure per mitigare il liquidity e funding risk (pag.27) che è l’output dello SREP, differenziate tra

    • liquidity risk (pag.29)
    • funding risk (pag.30)

    Scarica il documento EBA dalla sezione sottostante.
    Per partecipare al processo di consultazione: link alla sezione EBA dedicata.

    La vigilanza unica europea al via

    Il 18 dicembre è stato annunciato l’accordo raggiunto dall’Ecofin sulla nascita di un meccanismo unico di gestione delle crisi bancarie. Tale accordo si innesta nel percorso volto alla creazione di una reale unione bancaria europea: supervisione comune, assicurazione sui depositi comune, risoluzione comune.
    Circa la supervisione comunque, la “valutazione approfondita” dell’EBA sulle principali banche europee, i cui risultati sono attesi per fine 2014, ne rappresenta una tappa fondamentale. Per un sintetico ma efficace commento sulla valutazione approfondita dell’EBA: leggi l’articolo: “la vigilanza unica europea al via: la BCE illustra l’asset quality review”:

    Immagine1

    “La Bce e l’Eba hanno comunicato i parametri di base in base ai quali verrà svolto l’esame sui bilanci delle principali banche europee, in vista dell’inizio concreto dell’unione bancaria europea. Un buon primo passo, che comunque necessita di importanti elementi aggiuntivi di trasparenza e del completamento delle regole che disciplineranno l’intera architettura dell’unione bancaria.”

    Le pratiche di "forbearance" sui crediti, considerazioni dopo le raccomandazioni EBA

    Fernando Metelli, novembre 2013
    L’atteso avvio, nel 2014, dell’Asset Quality Review, ha innalzato il livello dell’attenzione sulla classificazione dei crediti, in modo particolare sui c.d. forborne credits, le esposizioni oggetto dell’attività di forbearance.
    Il tema non pare ancora molto approfondito dalla dottrina (allegato un recente paper di T.Ota, Bank of England).
    Al fine di contribuire alla standardizzazione delle definizioni, l’EBA ha emesso, il 21 ottobre 2013, le Recommendations on asset quality review, dove, al par.3, si rimanda ai paragrafi 163 – 179 del Final Draft ITS Included in EBA/ITS/2013/035, in cui si dice che (Art.163):

    Forbearance measures consist of concessions towards a debtor facing or about to face difficulties in meeting its financial commitments (financial difficulties)“.

    Per gli interessati, ecco il documento dell’European Systemic Risk Board di risposta alla consultazione EBA sulle definizioni (giugno 2013).
    La definizione EBA richiama il concetto di Esposizioni ristrutturate (Circolare 272, matrice dei conti – Cap2. “qualità del credito”):
    esposizioni per le quali, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, vengono modificate le originarie condizioni contrattuali (riscadenziamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) e si origini una perdita.
    In ogni caso, emerge il concetto di “concessione” garantita dal creditore al debitore.
    Una sostanziale differenza tra le due definizioni sta nella previsione del tempo di permanenza: mentre le esposizioni ristrutturate possono rientrare nel portafoglio in bonis (previa delibera aziendale attestante l’avvenuto recupero delle condizioni di solvibilità del debitore e la mancanza di insoluti su tutte le linee di credito) dopo due anni, l’EBA prevede due sottocategorie distinte in funzione del tempo:

    • forbearance non perforning: categoria nella quale l’esposizione deve permanere almeno 1 anno, al termine del quale può abbandonare (a parità di condizioni) lo status di non performing,
    • forbearance performing: categoria alimentata dalle esposizioni rivenienti dalla classe precedente, dalla quale l’esposizione può uscire verso il bonis dopo 2 anni.

    In sostanza, si può avere la seguente situazione riassuntiva; successivamente alla “concessione”:

    • 1° anno: non performing sotto forbearance (tendenzialmente: credito “ristrutturato”);
    • 2° anno: performing sotto forbearance (due anni minimo: il c.d. “probation period”; per il primo anno l’esposizione sarà classificata ancora in credito “ristrutturato”, poi potrebbe confluire nel portafoglio in bonis pur rimanendo sotto forbearance);
    • 4°anno: se tutte le condizioni sono rispettate potrebbe terminare il “probation period” e l’esposizione porebbe essere performing (bonis) senza riserve.

    In aggiunta al rispetto delle definizioni normative, il documento EBA suggerisce un richiamo d’attenzione al corretto monitoraggio di tutte le esposizioni della categoria “ristrutturate”, per cui deve esserci una granularità tale da evidenziare (a) il tempo di permanenza in categoria, (ii) qualsiasi forma di anomalia su tutte le esposizioni del cliente (o del gruppo) per cui un credito è stato oggetto di ristrutturazione.
    Inoltre si rileva che, mentre il concetto enunciato dalle istruzioni di vigilanza si basa sulla sussistenza di una perdita per il debitore, quello prima riportato nel documento EBA parla più genericamente di una concessione da parte del creditore, che, di per sé, non comporta  necessariamente una perdita.
    L’attenzione richiamata dalla norma è quindi occasione per un’attenta verifica delle pratiche di gestione del rischio, dal momento che la persistenza di bassi tassi d’interesse e l’accresciuta attenzione al rischio reputazionale hanno fatto sì che il ricorso alle pratiche di forbearance aumentasse, specialmente per le esposizioni immobiliari, sia mutui retail che immobiliari corporate. Si sono quindi diffuse pratiche di “concessioni” attuate prima della manifestazione di inadempienza o alla sua prima occorrenza.
    Si tratta quindi di sottoporre ad analisi e monitoraggio le revisioni contrattuali attuate sui crediti in bonis, per cui si è proceduto a rimodulazione delle condizioni contrattuali in presenza del primi scaduto, quando non sussistono ancora elementi per una classificazione ad incaglio e quindi non è effettuata alcuna appostazione a default.
    La questione non è di poco conto, comportando costi informatici ed organizzativi (questa è la ragione per cui la European Banking Federation, da tempo propone una revisione critica delle definizioni EBA, si veda pagg.2-3 del documento EBF di giugno 2013).
    In generale, dal punto di vista del risk management, la forbearance:

    1. deve effettivamente perseguire l’interesse, comune, del debitore e del finanziatore: rendere il debito più sostenibile e ciò deve essere verificabile (ad esempio, con tecniche campionarie);
    2. deve essere efficacemente inquadrata nelle politiche di accantonamento, dal momento che un’attività di forbearance è associata ad una gestione del rischio.

    Difficile dimenticare le indicazioni contenute nella Circolare 263 (aggiornamento 2 luglio 2013), al Tit.V, Cap.7, Allegato (pagg.43 e 44) che impongono un “nuovo stile” di monitoraggio alla funzione di Controllo Rischi.
    Di seguito, alcuni punti di attenzione.

    • Regole di condotta del business. E’ necessario vi sia una corretta valutazione delle prospettive del debitore, per non incorrere nel rischio che si attui un semplice rinvio dell’inevitabile, con l’unico effetto di aumentare il debito a scadenza e, paradossalmente, peggiorare la solvibilità del debitore sul lungo periodo. E’ suggeribile sia esplicitata una policy interna dedicata al tema (un esempio di comunicazione al pubblico).
    • Attività di recupero e incasso. La crescente standardizzazione, perseguita negli anni dalle banche, delle attività di recupero e incasso, si scontra con le necessità di deroga richieste da una generalizzata ed estesa attività di revisione delle condizioni contrattuali.
    • Reportistica. E’ necessario codificare le regole di attuazione delle pratiche di forbearance e monitorarne la dinamica, anche in merito alle conseguenze delle azioni intraprese; in particolare, deve essere introdotto un monitoraggio dedicato a tutte le posizioni oggetto di forbearance (non solo nel portafoglio default, né limitatamente a quelle ristrutturate, ma anche e specialmente sulle esposizioni in bonis) e una adeguata informativa interna.
    • Ritorno sul capitale calcolato con approccio risk-based (un cenno in questo estratto di un paper Deloitte). La questione si pone per le situazioni di forbearance-performing; le posizioni non performing sono infatti normalmente valutate con una PD (probability of default) al 100%. Si deve però tener conto che le performing forbearance sono soggette ad un rischio maggiore, a parità di condizioni: ad esempio, la PD delle esposizioni immobiliari in bonis soggette a forbearance dovrebbe essere aumentata; in tal senso sono necessari criteri di ricalibrazione dei sistemi di rating interni. Inoltre, i debitori oggetto di forbearance, nel portafoglio in bonis, dovrebbero essere identificati e gestiti con monitoraggio dedicato.

    Ulteriori considerazioni nel paper allegato (pagg.7-11).
    In conclusione, la definizione dell’EBA ha una principale importanza, quella di alzare l’attenzione su un fenomeno non ancora del tutto messo a fuoco.

    FSB: Principles for an effective risk appetite framework

    Fernando Metelli
    Con la pubblicazione delle “Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le Banche” (Circolare 263 del 27.12.2006, al 15° aggiornamento del 2 luglio 2013) ove si aggiunge, tra l’altro, il capitolo 7 prima inesistente (“Il sistema dei controlli interni”), viene introdotto alla sezione 1 par.3 (“Definizioni”) il concetto di Risk Appetite Framework: la circolare 263 declina le definizioni che lo caratterizzano, dettagliandole anche nell’Allegato C al predetto capitolo 7.
    L’aggiornamento in questione della Circolare 263 cita tra le fonti ispiratrici, oltre a quelle normative, i documenti pubblicati dal Financial Stability Board (FSB) sul tema.
    Quest’ultimo ha pubblicato dal in data 18 novembre 2013, il documento “Principles for An Effective Risk Appetite Framework”. Il documento fa parte di una iniziativa del FSB finalizzata ad aumentare intensità ed efficacia preventiva dell’azione di vigilanza, una delle componenti chiave delle politiche di prevenzione dei rischi; tali politiche sono state approvate dal G20 nel novembre 2010 anche per affrontare il problema delle imprese “too big to fail”, (le cosiddette SIFI).
    Rileva notare che si tratta del seguito di un’analisi svolta dallo stesso FSB e pubblicata a febbraio (“Thematic Review on Risk Governance”, 12 febbraio 2013): in occasione di una verifica sul campo circa la robustezza dei sistemi di governance  delle banche, il FSB concludeva che, dopo lo scoppio della crisi del 2008, le autorità nazionali avevano effettivamente adottato nuovi e più efficienti approcci per indurre le banche a mettere in pratica modelli di risk governance prima assenti o comunque deficitari. Nonostante ciò – concludeva il FSB – i progressi raggiunti non sono ancora soddisfacenti; l’indagine aveva infatti evidenziato una serie di lacune, specialmente di carattere organizzativo. E’ necessario, diceva il FSB, che le autorità di vigilanza nazionali siano in grado di effettuare verifiche più precise e, ciò facendo, di stimolare l’adozione di best practice nei modelli organizzativi di risk governance bancari. Molti gap rimangono ancora da colmare, in particolare nella funzione di risk management e nella sua integrazione con il resto della struttura organizzativa, segnatamente quella di vertice.
    Un obiettivo importante perseguito dal FSB è stato l’elaborazione, in coerenza con i principali standard internazionali, delle linee guida concernenti il Risk Appetite Framework (RAF) imposto alle banche.
    I punti affrontati nell’aggiornamento del FSB sono i seguenti:

    • le definizioni: Il FSB aveva già rilevato la necessità di proporre – data la relativa novità e complessità della materia – definizioni terminologiche comuni anche al fine di facilitare la comunicazione tra i supervisori e le istituzioni finanziarie, nonché all’interno delle stesse;
    • il Risk Appetite Framework (RAF): introdurre e manutenere un efficace RAF sarà, da gennaio 2014, tra gli impegni degli “organi aziendali” (Consiglio, Direzione Generale, Collegio Sindacale) e delle “funzioni” di controllo (Audit, Compliance, Risk Management), ognuno con diversa intensità e responsabilità. Il FSB dettaglia, oltre a quanto già prescritto dalla Banca d’Italia, ulteriori indicazioni in ordine a caratteristiche e contenuto del RAF;
    • il Risk Appetite Statement (RAS): è necessario sintetizzare il profilo di rischio complessivo, l’esposizione ai principali rischi che la banca è disposta ad accettare per raggiungere gli obiettivi di piano strategico, con il quale deve essere integrato, anche includendo le principali dimensioni quantitative;
    • il sistema dei limiti: l’esistenza di un sistema di limiti operativi, definiti per ogni tipologia di business e rischio, rende applicabile il RAF, dal momento che rappresenta l’allocazione dell’appetito al rischio per ogni linea di business/rischio;
    • le responsabilità: spetta al massimo organo decisionale (Consiglio di Amministrazione, ove non duale) definire il RAF e approvare il RAS; lo stesso FSB si preoccupa di evidenziare che il framework complessivo va sviluppato in collaborazione con il CEO, il CRO, il CFO i quali sono pienamente coinvolti in termini di responsabilità.

    Il documento del FSB rappresenta pertanto una integrazione extragiuridica – assimilabile ad un contributo della prassi  – della disciplina di Vigilanza contenuta nella Circolare 263. Vale ricordare il documento pubblicato, in tema di RAF, dal COSO a gennaio 2012, pubblicato in Il Risk Appetite Framework del COSO

    Forbearance and Broken Credit Cycles, slide di presentazione

    Disponibili le slide di presentazione di T.Ota (Bank of England): “Forbearance and Broken Credit Cycles”.

    Valutazione approfondita della BCE sulle banche europee nel 2014

    Il 23 ottobre la Banca Centrale Europea ha comunicato ufficialmente l’avvio della c.d. “valutazione approfondita”, esercizio richiesto dal meccanismo di vigilanza unico europea che entrerà in vigore dal 1° novembre 2013.
    L’esercizio consiste in una vera e propria valutazione approfondita sulle banche che saranno soggette alla  vigilanza diretta della BCE e comprenderà un’analisi dei rischi a fini di vigilanza, un esame della qualità degli attivi e una prova di stress:
    Immagine_BCE_ott2013
    Il risultato potrà sfociare in una serie di provvedimenti, inclusa anche la richiesta alla singola banca di modificare gli accantonamenti o la posizione patrimoniale.
    La stessa BCE sottolinea che, sebbene siano stati compiuti significativi progressi dalle autorità, per fronteggiare andamenti avversi di mercato, e dalle banche, per rafforzare i propri bilanci, sussistono tutt’ora segni di debolezza, ai quali si aggiungono la percezione di una mancanza di trasparenza dei bilanci delle banche e timori circa la loro situazione di rischio complessiva. Gli obiettivi dichiarati sono, quindi: i) trasparenza, ii) correzione, iii) rafforzamento della fiducia.
    La valutazione approfondita riguarderà solamente le banche esplicitamente individuate (elencate nell’Allegato al documento). Poichè l’esercizio sarà basato su regole sostanzialmente uniformi e ispirate a criteri prudenziali, il set di regole dovrebbe essere tenuto in debito conto anche dalla banche minori, non soggette alla valutazione nel corso del 2014.
    Particolare importanza riveste l’esame della qualità degli attivi, che si articolerà in:

    1. valutazione dell’adeguatezza degli accantonamenti per le esposizioni creditizie;
    2. determinazione dell’adeguata valutazione delle garanzie per le esposizioni creditizie;
    3. analisi della valutazione di strumenti complessi e di attività ad alto rischio nei bilanci della banca.

    In allegato il documento pubblicato dalla BCE.

    Basel III liquidity risk measures

    E’ disponibile il paper di H.Hong, J.Huang, D.Wu “The Information Content of Basel III Liquidity Risk Measures”, ottobre 2013.
    Pubblichiamo, di seguito, l’abstract degli stessi autori.
    The Basel III liquidity coverage ratio (LCR) is measure of asset liquidity, and the net stable funding ratio (NSFR) in a measure of funding stability. We find the probability of failure of U.S. commercial banks is negatively correlated with the NSFR, while it is positively correlated with the LCR. The positive correlation between bank failure and the LCR highlights the negative externality of liquidity hoarding. Both the NSFR and the LCR have limited effetcs on bank failures. In contrast, the systemic funding liquidity risk was a major contributor of bank failures in 2009 and 2010. We also shed light on the assumption on net cash outflow rates in the new liquidity standards.
    In allegato il documento completo.